Danni a un condòmino: a causarli è l’appaltatore. Corresponsabile anche il condominio
Applicato il principio secondo cui è palese la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera

I giudici ribadiscono che, a fronte della cattiva esecuzione di alcuni lavori in un condominio, con conseguente pregiudizio per uno dei proprietari, sull'appaltante, ossia sul condominio, grava l'obbligo di vigilare sull'operato dell'impresa, rimanendo intatto il dovere di custodia dei beni comuni. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, il condòmino aveva chiamato in causa il condominio per vederlo condannato al risarcimento dei danni da lui subiti e derivanti dalla non adeguata esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria ordinati dal condominio. I giudici chiariscono che il condominio, non avendo perso la custodia della cosa condominiale, è corresponsabile dei danni cagionati dall'impresa appaltatrice. Ciò anche alla luce del principio secondo cui, in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Sentenza del 18 aprile 2023 della Corte d’appello di Bari)