Danno alle condutture esterne dell’immobile: impossibile parlare di difetto costruttivo

Il difetto di costruzione, che legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile

Danno alle condutture esterne dell’immobile: impossibile parlare di difetto costruttivo

Il danno alle condutture esterne, ove non incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, non costituisce difetto costruttivo, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile in materia di rovina e difetti di cose immobili. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso sollevato dall’azione con cui un privato cittadino ha chiamato in casa due società poiché proprietario d’un appartamento, facente parte di un complesso condominiale costruito da una società (con appalto ad un’altra società), spiegando che, a diversi anni di distanza dalla conclusione dei lavori, a causa della rottura di un tubo di adduzione idrica, la ingente dispersione d’acqua protrattasi nel tempo aveva procurato un abnorme consumo idrico che lo aveva costretto a sborsare oltre 3.500 euro e ad affrontare il costo, di quasi 200 euro, per il ripristino del guasto. I giudici richiamano, per maggiore chiarezza, anche il principio secondo cui, in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione, che legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardandone parti essenziali (e perciò non determinandone la rovina od il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile. (Ordinanza 18061 del 23 giugno 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...