Danno causato dal medico: risponde anche la struttura sanitaria

Il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività, per cui la sua condotta negligente non può essere isolata, in modo impermeabile, dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura

Danno causato dal medico: risponde anche la struttura sanitaria

Se la struttura sanitaria si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche, allora essa si trova, del pari, a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati. Ciò alla luce del principio secondo cui la responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non tanto in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì soprattutto nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento, realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l’avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Questo il paletto fissato dai giudici chiamati a prendere in esame il caso concernente i danni cagionati a un uomo a seguito delle lesioni da questo subite al momento della nascita. I giudici sottolineano come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere isolata, in modo impermeabile, dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante. (Ordinanza 223 del 5 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)

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