Delibera nulla se il verbale non consente di verificare le maggioranze raggiunte in sede di votazione
I giudici sottolineano che il verbale di assemblea deve essere un documento autosufficiente, cioè la sua mera lettura deve permettere di valutare la validità e la legittimità dell’assemblea e delle delibere in tale sede adottate

Delibera nulla se il contenuto del verbale non consente il controllo sul rispetto delle maggioranze richieste dalla legge. Nella vicenda in esame i giudici hanno rilevato che risulta impossibile, sulla scorta dei soli dati riportati nel verbale, verificare le maggioranze raggiunte in sede di votazione e la loro sufficienza ai fini dell’adozione della delibera. Questa lacuna è assai rilevante, anche perché il verbale di assemblea deve essere un documento autosufficiente, nel senso che la sua mera lettura deve permettere di valutare la validità e la legittimità dell’assemblea e delle delibere adottate. Secondo i giudici non è possibile perciò sostenere che il valore millesimale espresso dai condomini dissenzienti sia agevolmente ricavabile per relationem dalla nota raccomandata inviata all’amministratore pro tempore dai condomini interessati per la convocazione della riunione. Del resto, detta raccomandata sebbene allegata alla convocazione e richiamata a verbale, è sostanzialmente un atto diverso ed esterno rispetto al verbale assembleare oggetto di impugnazione. (Sentenza 13 aprile 2022 della Corte d’Appello di Napoli)