Delibera nulla se non è provata la convocazione di tutti i condòmini

I giudici ribadiscono che l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea costituisce vizio di annullabilità della delibera

Delibera nulla se non è provata la convocazione di tutti i condòmini

Delibera nulla se manca la prova che certifichi l’effettuata convocazione di tutti i condòmini all’assemblea. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, alcuni condòmini hanno impugnato le delibere emesse dall'assemblea in seconda convocazione, e con le quali erano stati approvati i bilanci consuntivi e il bilancio preventivo, e hanno posto in rilievo la mancata convocazione di un condòmino, non essendogli stato trasmesso l'avviso di convocazione presso l'indirizzo di residenza. Questo dettaglio è fondamentale, e su questo punto i giudici danno ragione ai condòmini, poiché il condominio non ha dimostrato di avere provveduto regolarmente all’invio a tutti i condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Per maggiore chiarezza, comunque, viene ribadito che l’assemblea condominiale, ordinaria o straordinaria, deve essere convocata mediante invio, da parte dell'amministratore ai condòmini, di un avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione o, se l’assemblea è prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica su cui si terrà la riunione, con relativa indicazione dell’orario. E l'avviso di convocazione deve essere comunicato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata o posta elettronica certificata o fax o tramite consegna a mano. Tali tracciabili modalità di convocazione consentono all'amministratore di condominio di poter provare il regolare invio dell'invito all' assemblea ad ogni singolo condòmino. A fronte di tale quadro, l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea costituisce vizio di annullabilità della delibera con conseguente facoltà di impugnazione della stessa entro il termine di trenta giorni da parte del condòmino escluso dall’assemblea. (Sentenza del 21 marzo 2023 del Tribunale di Vicenza)

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