Descrizione superficiale del sinistro e ‘CID’ generico: niente indennizzo per il danneggiato

A fronte di una descrizione superficiale del sinistro stradale e di un ‘CID’ assolutamente generico, va ritenuta priva di fondamento l’istanza risarcitoria avanzata nei confronti della compagnia assicurativa.

Descrizione superficiale del sinistro e ‘CID’ generico: niente indennizzo per il danneggiato

Respinta, nel caso specifico preso in esame dai giudici, la richiesta con cui un padre ha chiesto un ristoro economico per i danni patiti dal figlio, investito, mentre era in bici, da una vettura. Secondo l’uomo, l’automobilista aveva effettuato una manovra di retromarcia e non si sarebbe avveduto della presenza di suo figlio e lo aveva urtato, facendolo cadere e provocandogli lesioni personali. I giudici però hanno osservato che il genitore del minore danneggiato non ha assolto l’onere di dimostrare il dedotto incidente stradale, in quanto la stessa descrizione dell’incidente è stata generica, non essendo stati individuati con precisione il luogo dell’impatto e il punto d’urto tra l’autovettura e la bici, né sono state indicate le ragioni per le quali la vettura procedesse in retromarcia. Non a caso, è risultato del tutto generico il contenuto del CID, firmato dal solo automobilista, mentre l’unico testimone escusso non è risultato attendibile, sia perché il suo nominativo era stato indicato per la prima volta in occasione del giudizio di primo grado mentre non era stato menzionato nel CID prodotto agli atti, sia perché si era contraddetto in ordine alla posizione da cui avrebbe assistito all’incidente. Peraltro, la testimonianza non è stata riscontrata da altri elementi di prova, in quanto non vi era stato né l’intervento delle forze dell’ordine né quello del 118’, mentre il referto del Pronto Soccorso non aveva dato conto di lesioni cutanee, escoriazioni, ecchimosi, abrasioni, ematomi o ferite sul minore. (Ordinanza 19317 del 7 luglio 2023 della Cassazione)

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