Distanza minima tra costruzioni e deroghe

La distanza minima tra costruzioni può essere derogata solo con apposito piano particolareggiato

Distanza minima tra costruzioni e deroghe

Condannato alla demolizione o all'arretramento di alcuni fabbricati eretti in violazione della distanza minima di 10 metri da pareti finestrate di altri edifici, perchè erano stati realizzati in una zona per la quale le n.t.a. comunali prevedevano distanze inferiori secondo quanto previsto dall'art. 9 d.m. n. 1444/1968, non si arrende e ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte conferma quanto già stabilito dai giudici di merito, e afferma il principio di diritto secondo cui «agli effetti dell'art. 9, comma 3, d.m. n. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato». (Cass. civ., sez. II, ord., 4 gennaio 2024, n. 236)

 

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