I lavori straordinari del condominio approvati prima del rogito devono essere pagati dal venditore
Il Tribunale di Napoli precisa nuovamente chi è tenuto a pagare i lavori straordinari, approvati prima del rogito, in materia di condominio

il Tribunale di Napoli si pronuncia riguardo una vicenda che vede coinvolti il nuovo proprietario di un'unità immobiliare posta in un condominio e la società appaltatrice, che aveva svolto dei lavori approvati con una delibera antecedente all'atto di rogito di compravendita. La società creditrice chiedeva il pagamento delle somme dovute per i lavori svolti a un condomino individuato come moroso. Il condomino si opponeva e chiamava in causa il terzo, ovvero la precedente proprietaria dell'unità immobiliare titolare dell'immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori.
Chiedeva il condomino ingiunto di «accertare e dichiarare l'evidente carenza dei presupposti di legge per la concessione del decreto monitorio per le motivazioni su indicate e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. […] condannare parte opposta al pagamento delle spese e compensi di causa con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari».
Il Tribunale chiarisce che nel caso di lavori di ordinaria amministrazione, l'onere del pagamento sorge allorquando viene compiuta l'attività gestionale riguardante la manutenzione, la conservazione e il godimento del bene condominiale; per cui anche se tali spese vengono deliberate in un momento antecedente la compravendita, le relative spese verranno sostenute dell'acquirente (cfr. Cass. civ., n. 10235 del 2013).
Diversamente, nel caso di lavori di straordinaria amministrazione l'onere del relativo pagamento sorge nel momento in cui vi è la delibera dei condomini di approvazione di tali lavori. Di conseguenza sarà il proprietario dell'unità immobiliare alla data della delibera di approvazione dei lavori che dovrà sostenerne le spese e non il successivo acquirente. (Trib. Napoli, sez. XII, sent. 2 novembre 2023, n. 10025)