I singoli comportamenti violenti del padre non bastano per parlare di abuso dei mezzi di correzione

L'utilizzo di metodi coercitivi violenti per finalità educative nei confronti dei figli non è mai consentito e ciò rende di per sé preclusa l'operatività del delitto di abuso di mezzi di correzione allorché si ricorra a tali mezzi

I singoli comportamenti violenti del padre non bastano per parlare di abuso dei mezzi di correzione

I singoli fatti di lesioni personali volontarie, di per sé illeciti, non possono essere posti a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di abuso dei mezzi di correzione. Questa l’ottica delineata dai giudici in merito al caso concernente un padre finito sotto accusa per le condotte aggressive tenute tra le mura domestiche nei confronti dei suoi due figli minori. I giudici chiariscono che esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l'abuso dei mezzi di correzione presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. Il criterio distintivo fra l’abuso dei mezzi di correzione e i delitti contro la persona che possono eventualmente collocarsi nel contesto di una relazione famigliare educativa deve infatti individuarsi nell'astratta liceità del mezzo educativo-correttivo utilizzato. Viceversa, l'illiceità del mezzo adoperato ovvero l'utilizzo del medesimo con modalità non ammesse rende strutturalmente inapplicabile l’abuso dei mezzi di correzione, dovendosi, in tal caso, sussumere le condotte entro altre fattispecie a tutela della persona (esemplificativamente, maltrattamenti, percosse, lesioni ed omicidio). Va poi tenuto presente che il termine ‘correzione’ va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi propri di ogni processo educativo e dunque non può più ritenersi lecito l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti, sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Dunque, l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione, giacché in tanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso. Non è, perciò, configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità del danno. E, per chiudere il cerchio, si può ritenere assodato che l'utilizzo di metodi coercitivi violenti per finalità educative non è mai consentito e ciò rende di per sé preclusa l'operatività del delitto di abuso di mezzi di correzione allorché si ricorra a tali mezzi. (Sentenza 10892 del 14 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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