Il box costruito a soli 20 cm da quello del vicino viola la normativa sulle distanze

La questione, affrontata dal Tribunale di Pavia e giunta fino alla Cassazione, riguardava il rifiuto di arretramento di un fabbricato, precisamente un'autorimessa, costruita a ridosso del confine tra due proprietà

Il box costruito a soli 20 cm da quello del vicino viola la normativa sulle distanze

Dopo il ricorso in appello e la conferma del rigetto delle domande, la controversia è stata portata all'attenzione dei Giudici di legittimità.

Il ricorso lamentava, da un lato, la presunta natura emulativa dell'edificazione dell'autorimessa, ma tali censure sono state respinte in quanto prive di fondamento. I giudici hanno correttamente escluso l'intenzione di emulazione, considerando che la costruzione era adiacente al box di proprietà dell'attore, con la conseguenza che «eventuali disturbi (rumori delle autovetture, gas di scarico) risultano confinati, per entrambe le proprietà, in aree ristrette e contigue. Ben maggiore disturbo arrecherebbe, ad es., un box costruito a ridosso di un’abitazione».

La Corte di cassazione ha infatti ribadito che le azioni emulative, vietate dall'art. 833 c.c., devono essere caratterizzate non solo dal danno e dalla molestia altrui, ma anche dall'intento di nuocere senza reale vantaggio proprio. Pertanto, l'attività edificatoria contestata non rientra in questa previsione normativa.

Coglie invece nel segno l’omesso rispetto della normativa sulle distanze tra edifici. Il ricorrente sottolinea infatti la presenza di una intercapedine di soli 20 cm tra le due costruzioni.

Escludendo dunque l’ipotesi della c.d. costruzione in aderenza (regolata dall’art. 877 del codice civile), risulta applicabile l’art. 873 del codice civile, che prescrive la distanza minima di tre metri tra le costruzioni, salvo deroga dalle normative regolamentari locali e salvo il principio della prevenzione.

Posto che nel caso di specie il primo box era stato edificato anni fa ad una distanza dal confine minore della metà di quella stabilita dal regolamento locale, e poiché quest’ultimo non prevede un distacco assoluto dal confine, deve trovare applicazione il criterio della prevenzione. Tale principio, ricorda la Corte prevede che «il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.».

Di fatto, dunque, la seconda costruzione, con intercapedine di 20 cm, risulta violare la legge, e in particolare l’art. 875 c.c. la cui finalità ultima è proprio quella di evitare la creazione di intercapedini dannose tra gli edifici.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano (Cass. civ., sez. II, ord., 9 maggio 2024, n. 12702).

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