Il venditore dell’immobile destinato ad abitazione deve consegnare il certificato di abitabilità

Se manca tale importante documento, allora l’acquirente può ottenere o la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno

Il venditore dell’immobile destinato ad abitazione deve consegnare il certificato di abitabilità

Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità. Senza tale certificato, difatti, l’immobile è incommerciabile. E se la mancanza del certificato è addebitabile al venditore, allora è legittima, da parte dell’acquirente, sia la domanda di risoluzione del contratto, sia la richiesta di risarcimento del danno, sia l’eccezione di inadempimento. In questo quadro è irrilevante, precisano i giudici, la mera circostanza che il venditore, al momento della stipula del contratto, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa dell’immobile. Tirando le somme, il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo, in assenza di patti contrari, di dotare tale bene della licenza di abitabilità. Senza tale licenza, difatti, l’immobile non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico-sociale, e tale requisito giuridico, essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene, non può essere sostituito, precisano i giudici, dalla definizione di una pratica di condono, in quanto chi acquista un immobile, salvo che sia reso espressamente edotto della esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico, ha diritto alla consegna di un appartamento in tutto conforme alle leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità. Conseguentemente la mancata consegna di tale licenza implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile. (Sentenza 34211 del 21 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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