Illegittime la progettazione e la direzione del geometra in merito ad opere riservate alla competenza degli ingegneri o degli architetti
Irrilevante che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato

La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Di conseguenza, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri. I giudici aggiungono poi che, in tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni normative, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. (Ordinanza 8487 del 24 marzo 2023 della Corte di Cassazione)