Immobile modificato in modo rilevante e senza il consenso del proprietario: risolto il contratto di locazione
A fronte del divieto contrattualmente previsto di aggiunte e innovazioni, in difetto di consenso da parte del locatore, è logico parlare di inadempimento colpevole del conduttore dell'immobile

Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, si è appurato che il conduttore di un locale ad uso commerciale aveva realizzato, senza autorizzazioni da parte del locatore e senza effettuare alcuna corretta pratica amministrativa, diverse modifiche strutturali nell'immobile, privato, tra l’altro, di servizi igienici, nonostante l'autorizzazione comunale a pubblico esercizio. In aggiunta, è emerso che il conduttore aveva cancellato, ridipingendo, con più strati, le pareti del locale, alcuni ‘trompe l'oeil’ a firma di noti pittori. Da contratto, però, il conduttore si era impegnato a non eseguire innovazioni, senza il preventivo consenso scritto del proprietario; A fronte di tale quadro, i giudici hanno dichiarato la risoluzione del contratto locativo a causa del grave inadempimento posto in essere dal conduttore. Per fare chiarezza, comunque, i giudici chiariscono che, a fronte del divieto contrattualmente previsto di aggiunte e innovazioni, in difetto di consenso da parte del locatore, è logico parlare di inadempimento colpevole del conduttore dell'immobile, in violazione del sinallagma contrattuale e dell'obbligazione principale del conduttore di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto. (Sentenza del 28 marzo 2023 della Corte d’appello di Roma)