In tilt telefono e connessione a internet: va provato il danno subito
Riconosciuto solo l’indennizzo, a fronte di quanto previsto nel contratto telefonico
Il principio da applicare è quello secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa
Fondamentale, però, che gli elementi ulteriori da specificare attengano alla mera esecuzione del contratto