Inadempimento contrattuale ad un’obbligazione pecuniaria: riconosciuto anche il debito degli interessi
I giudici precisano che gli sono dovuti con decorrenza dal momento della scadenza dell’obbligazione

In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall’obbligato, alla condanna all’adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buonafede o malafede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell’obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, come sancito dal Codice Civile in materia di danni nelle obbligazioni pecuniarie. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un contratto che prevedeva, tra l’altro, una particolare pattuizione inter partes, ossia una penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori che avessero superato le scadenze stabilite, con l’ulteriore accordo che, in luogo del pagamento della penale, l’appaltatrice avrebbe eseguito lavori aggiuntivi, per i quali nulla sarebbe stato tuttavia corrisposto, valendo il prezzo trattenuto quale penale per l’inadempimento da ritardo. (Ordinanza 17572 del 20 giugno 2023 della Cassazione)