Inidoneità del calcestruzzo fornito all’impresa: quali sono i risvolti contrattuali?
Nel caso di specie viene in rilievo la fattispecie della c.d. vendita di 'aliud pro alio' (letteralmente "qualcosa per qualcos'altro"). Come si accerta però la sussistenza di questa ipotesi giuridica e quali sono le conseguenze sul piano contrattuale?

La società Alfa ha portato davanti al tribunale la società Beta per non aver mantenuto gli accordi riguardanti la fornitura di calcestruzzo usato nella costruzione del pavimento di uno stabilimento industriale. Il materiale fornito si è infatti rivelato inadatto all'uso previsto, causando delle fratture nel pavimento stesso.
L'azienda ha quindi richiesto che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni subiti.
Dopo un'approfondita esaminazione del caso, il Tribunale ha accolto la richiesta e ha stabilito che la società convenuta ha mancato agli impegni presi, in quanto la vendita di un calcestruzzo di minor resistenza è stata classificata come una vendita di 'aliud pro alio' (letteralmente "qualcosa per qualcos'altro"). Di conseguenza, il Tribunale ha sentenziato il risarcimento dei danni in favore dell'attrice.
Dall'altra parte, la società Beta, insoddisfatta della decisione, ha presentato appello contestando sia la classificazione della vendita come “aliud pro alio” sia il metodo di quantificazione del danno. La Corte d'appello, basandosi sulle perizie tecniche condotte, ha ribadito che il calcestruzzo fornito non era conforme a quanto richiesto, poiché aveva una minore resistenza rendendolo inadatto all'uso previsto, confermando così il diritto al risarcimento.
Dinanzi a questa decisione, l'appellante ha deciso di ricorrere in Cassazione.
La Corte accoglie il ricorso e si concentra sull'affermazione per cui la vendita di calcestruzzo inidoneo all'uso convenuto è di “aliud pro alio”.
La sentenza ha ribadito i concetti chiave riguardanti i difetti nella vendita di beni. In particolare, vengono definiti tre scenari fondamentali.
Il vizio redibitorio (articolo 1490 del codice civile) che si configura quando il bene mostra difetti che lo rendono inadatto all'uso per cui è stato destinato o che ne riducono significativamente il valore.
La mancanza di qualità essenziali (articolo 1497 del codice civile), quando l'oggetto venduto fa parte di una categoria diversa rispetto a quella concordata, pur restando all'interno dello stesso genere.
La vendita di “aliud pro alio”, come nel caso di specie, che sussiste quando il bene venduto appartiene a una categoria così diversa da non poter adempiere alla sua funzione naturale o a quella concordata tra le parti. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la vendita di "aliud pro alio" genera un'azione di risoluzione contrattuale indipendente dalle clausole previste dall'articolo 1495 del codice civile.
È importante notare che la semplice inadeguatezza del bene al suo scopo, dovuta alla sua appartenenza a una classe anziché a un'altra, non è motivo sufficiente per qualificare la vendita come "aliud pro alio". Secondo quanto precisato dalla Cassazione, le irregolarità segnalate potrebbero configurarsi come vizi redibitori o mancanza di qualità essenziali. Il giudice avrebbe quindi l'obbligo di specificare in che modo l'inadeguatezza potrebbe, solo in caso di difetti strutturali che compromettono l'appartenenza alla categoria convenuta, essere considerata "aliud pro alio" (Cass. civ., sez. II, sent., 14 maggio 2024, n. 13214).