Installazione di condizionatore: via libera senza autorizzazione dell’assemblea
Fondamentale, però, che l’intervento del tecnico non comporti alcuna modifica delle parti comuni del palazzo. Riprende vigore, perciò, l’istanza con cui la titolare di una ditta ha impugnato le delibere con cui un condominio le ha non solo negato l’autorizzazione all’installazione di quattro condizionatori ma le ha anche ordinato di provvedere alla rimozione degli impianti già installati

Scenario della vicenda è un palazzo nella provincia di Messina. Protagonista è una donna che, in veste di titolare di una ditta che ha sede in quello stabile, si vede negare la possibilità di piazzare quattro condizionatori nella zona del cortile comune, sfruttando i muri perimetrali. A fronte della secca opposizione del condominio, l’imprenditrice impugna, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, le quattro delibere assembleari che nel settembre del 2000, hanno non solo negato «l’autorizzazione ad installare quattro condizionatori nella zona del cortile comune» ma hanno anche ordinato la rimozione dei condizionatori, già installati, senza autorizzazione condominiale, secondo la prassi precedente» e hanno anche disposto «l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al condominio per la installazione di condizionatori al servizio di locali commerciali (o industriali)» presenti nel palazzo. Prima di esaminare le obiezioni mosse alle delibere condominiali, i magistrati di Cassazione riconoscono l’importanza della questione, concernente la violazione del diritto di ciascun condòmino di utilizzare la cosa comune. Viene osservato che la delibera condominiale con cui si è sancita la obbligatorietà di preventiva autorizzazione dell’assemblea per l’installazione dei condizionatori d’aria, peraltro necessaria per il solo titolare di locali commerciali, può trovare applicazione solo per le installazioni realizzate in epoca successiva. Ampliando l’orizzonte, però, va tenuto presente, secondo i giudici, che la naturale destinazione all'uso della cosa comune può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condòmino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo. Evidente, quindi, la lacuna addebitabile in questa vicenda ai giudici d’Appello, i quali non sono scesi all'analisi degli aspetti tecnici della installazione, quali un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune, omettendo anche di valutare che si tratta di obbligo di autorizzazione introdotto solo con delibera successiva alla installazione già realizzata dalla titolare della ditta. In altri termini, «l’installazione, sulle parti comuni di un edificio, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condòmino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al condominio alcuna autorizzazione», sanciscono i magistrati, i quali aggiungono che «i rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condòmini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condòmino determinatosi all’installazione». Tornando all’episodio oggetto del processo, «non emerge che sia stato accertato che l’installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un’unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condòmini di farne parimenti uso». Plausibile, quindi, ritenere legittima – ma su questo punto dovranno nuovamente pronunciarsi i giudici d’Appello – l’installazione effettuata dalla titolare della ditta. (Cass. civ., sez. II, 1° luglio 2024, n. 17975).