Intermediazione finanziaria: necessario fornire all’investitore informazioni non generiche
In caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, quali informazioni deve fornire l’intermediario?

In materia di intermediazione finanziaria, l’obbligo di informazione attiva, posto a carico dell’intermediario, impone a quest’ultimo di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l’investitore intende compiere. Di conseguenza, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, l’intermediario deve fornire all’investitore informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell’emittente e dalle sue prospettive future, aggiornate al momento in cui è compiuta l’operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating. Questo l’importante chiarimento fornito dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla validità di un ordine di acquisto, in contropartita diretta, di obbligazioni, legate all’Argentina, per un .valore nominale superiore a 26.000 euro. Nel caso specifico, si è appurato che nell’ordine di acquisto l’investitore aveva preso nota di avere ricevuto l’avvertenza che si trattava di titolo a rischio ma aveva autorizzato comunque a darvi esecuzione, e che la dipendente della banca che aveva seguito l’operazione aveva riferito di avere avvertito il cliente che al maggior rendimento offerto dal titolo corrispondeva un maggior rischio dell’investimento e che il rischio maggiore era che, se lo Stato argentino non avesse pagato alla scadenza, l’investitore avrebbe perso l’intero capitale investito. Tali informazioni, però, non possono, secondo i giudici, ritenersi sufficienti per ritenere che l’intermediario abbia adeguatamente chiarito la situazione all’investitore. (Ordinanza 19104 del 6 luglio 2023 della Cassazione)