La Cassazione sull'uso dell'alloggio del portiere in un Condominio

Nel caso in esame, un condominio aveva assegnato un alloggio ad un portiere in uso perpetuo in cambio di servizi essenziali. Dopo una compravendita, alcuni acquirenti hanno contestato questo diritto d'uso, ma i giudici hanno respinto la richiesta.

La Cassazione sull'uso dell'alloggio del portiere in un Condominio

La Corte ha stabilito che la clausola contrattuale del regolamento di condominio era vincolante per tutti i condomini e i loro successori. L'alloggio era sempre stato usato come portineria, nonostante le vendite di quote di proprietà.

I giudici hanno interpretato che l'intenzione originaria era quella di concedere l'uso perpetuo dell'alloggio come un vincolo reale in favore di tutti gli immobili del condominio.

I ricorrenti hanno contestato questa decisione in Cassazione, sostenendo che il diritto d'uso era legato alla preferenza del condominio nei confronti della società costruttrice.

Il Collegio ha però confermato che la clausola del regolamento costituiva una servitù atipica e che il vincolo di destinazione non svuotava il diritto di proprietà. Il vincolo era finalizzato a garantire servizi alle unità immobiliari, senza annullare l'utilità dell'immobile per i proprietari.

In conclusione, il ricorso è stato respinto e la S.C. ha chiarito che il vincolo di destinazione non rientra nella categoria delle obbligazioni propter rem, ma può essere considerato una servitù. (Cass. civ., sez. II, ord., 10 giugno 2024, n. 16083)

News più recenti

Mostra di più...