La natura dolosa dell’incendio può costare l’indennizzo assicurativo al condominio
Decisiva la clausola del contratto che esclude la copertura per i danni causati da atti vandalici e dolosi

Se è accertata la natura dolosa e non accidentale dell'incendio verificatosi in un palazzo, il condominio può vedersi negare l’indennizzo dalla compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato una polizza, se da contratto è previsto che l'assicurazione non è ritenuta operante per i danni causati da atti vandalici e dolosi. Nel caso specifico, poi, i giudici hanno sottolineato che il condominio non pare avere sottoscritto alcuna estensione di polizza, essendosi limitato alla stipula della cosiddetta ‘garanzia base’. E non è possibile sostenere, hanno aggiunto i giudici, che la condotta dolosa regredirebbe nei confronti del condominio a fatto colposo, poiché il reato di incendio richiede per la sua configurazione il dolo generico, mentre la condotta delittuosa si è consumata, nel caso specifico, all'interno di un locale facente parte dell'edificio condominiale. Decisivi, secondo i giudici, i dettagli dell’episodio che ha dato il ‘la’ alla vicenda processuale. Nello specifico si è appurato che un magazzino era stato interessato da uno scoppio, seguito da un incendio, durante il quale si era poi verificato l'abbattimento della parete divisoria posta tra il magazzino e l'androne del palazzo condominiale, e, successivamente, fumo e fiamme si erano ampliate, fino a trovare sfogo lungo la tromba delle scale, creando ingenti danni ai muri, agli impianti ed agli appartamenti di alcuni condòmini. (Sentenza del 18 aprile 2023 del Tribunale di Cosenza)