La società costruttrice dell’immobile non può riservarsi la proprietà di seminterrati ove sono collocati gli impianti idrico, fognario e termico

I giudici sottolineano che i locali in discussione sono a servizio delle abitazioni e svolgono una funzione essenziale per l’esistenza ed il godimento delle case

La società costruttrice dell’immobile non può riservarsi la proprietà di seminterrati ove sono collocati gli impianti idrico, fognario e termico

Nulla la clausola contrattuale con cui la società costruttrice dell’immobile e venditrice dei singoli appartamenti che si riserva la proprietà di seminterrati in cui sono collocati impianti idrici, fognari e termici a servizio delle abitazioni. I giudici ricordano, in premessa, che l’espressa previsione nell’atto notarile della riserva di proprietà di un bene comune in capo all’alienante può far venire meno la presunzione della proprietà comune da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari di detto bene. Tuttavia, nel caso specifico preso in esame dai giudici, poiché la funzione dei seminterrati – di cui la società costruttrice si è riservata la proprietà –è quella di camera d’aria per evitare infiltrazioni in risalita e, più ancora, poiché nei detti locali sono collocati gli impianti idrici, fognari e termici a servizio delle abitazioni, è evidente che essi svolgono una funzione essenziale per l’esistenza ed il godimento delle case. Di conseguenza, debbono ritenersi nulle le clausole dei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari con cui la società venditrice si è riservata la proprietà, per ciascun appartamento ceduto, del rispettivo seminterrato e degli annessi impianti idrico, elettrico e fognario. (Sentenza del 26 gennaio 2023 del Tribunale di Larino)

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