L'agente ha diritto alla provvigione per la transazione in cui il preponente e il cliente decidono di non eseguire il contratto
L’agente ha diritto alla provvigione per ogni contratto concluso grazie al suo aiuto, purché sia stato concluso l’affare

L'agente non ha diritto alla provvigione se il suo intervento non ha portato alla conclusione di un affare specifico. Tuttavia, se la transazione riguarda la risoluzione consensuale di contratti tra il preponente e un terzo, allora l'agente ha diritto alla provvigione.
Nel caso specifico di una causa tra la società Alfa (agente) e la società Beta (preponente), l'agente chiedeva il pagamento della provvigione per i contratti conclusi dalla preponente con la società Gamma (cliente procurato dall'agente) e per i contratti rimasti inadempiuti con quest’ultima. In particolare, l'agente riteneva che la transazione riguardasse i pagamenti derivanti dagli affari non eseguiti, e che quindi la provvigione dovesse essere pagata su questa somma. Tuttavia, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso poiché la transazione non riguardava il pagamento per gli affari con il cliente e non poteva essere dimostrata l'esecuzione regolare del contratto o l'imputabilità della mancata esecuzione al preponente.
La Cassazione ha quindi affermato che il diritto alla provvigione si basa sulla conclusione di un contratto e che la transazione non è sufficiente per riconoscere la provvigione all'agente (Cass. civ. n. 12816 del 10 maggio 2024).