Lavori straordinari anche senza delibera assembleare
Legittimo l’operato dell’amministratore, se mirato a garantire l’integrità dell’edificio

Possibile per l’amministratore autorizzare lavori straordinari, pur in assenza di una delibera assembleare. A patto però che sia necessario garantire l’integrità dell’edificio ed evitare pericoli per la pubblica incolumità. In determinate situazioni emergenziali, quindi, l’amministratore rappresenta legittimamente l’intera compagine condominiale, nonostante la mancanza di una delibera, ma ha poi il compito di riferire ai condòmini in occasione della prima assemblea. I giudici sottolineano che è compito dell'amministratore garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture dell'edificio condominiale. Pertanto, se egli ravvisa la necessità di intervenire al fine di evitare danni alle cose o alle persone, è legittimato, anzi è tenuto, ad intervenire tempestivamente per evitare conseguenze drammatiche. Di conseguenza, egli non può essere ritenuto responsabile in prima persona per le spese sostenute dal condominio, ma non deliberate, in quanto mirate alla tutela dello stabile. Così i giudici hanno respinto l’opposizione proposta da un condominio al decreto ingiuntivo con cui una ditta ha chiesto il pagamento di alcuni lavori eseguiti all'interno dell'edificio su commissione dell'amministratore. Respinta la tesi del condominio, secondo cui la pretesa creditoria era infondata in quanto ricomprendeva lavorazioni, basate su un asserito stato di pericolo, che non erano mai state fatte oggetto di assemblea, anche al solo fine di ratificare le autorizzazioni fornite dall'amministratore. Decisiva la constatazione che, nel caso specifico, vi era l’urgenza di scongiurare un pericolo imminente e di preservare l'incolumità della collettività condominiale e quella pubblica, poiché le parti dell'edificio interessate dai lavori minacciavano di rovinare. Ciò significa che ben ha operato l’amministratore, il quale può, precisano i giudici, autorizzare i lavori straordinari che si presentino come urgenti, con la conseguenza che, in simili circostanze, non vi è necessità di preventive consenso dell’assemblea condominiale, poiché l’autorizzazione al compimento dei lavori urgenti non esorbita dai limiti imposti dalla legge al mandato dell'amministratore. (Sentenza del 20 aprile 2023 del Tribunale di Napoli)