Leasing immobiliare: la clausola per tenere il saggio di interessi sotto la soglia antiusura è una specifica obbligazione contrattuale

In caso di contestazione spetterà alla società di leasing, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto

Leasing immobiliare: la clausola per tenere il saggio di interessi sotto la soglia antiusura è una specifica obbligazione contrattuale

In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cosiddetto ‘tasso soglia’ antiusura, previsto dalla legge mirata a contrastare il fenomeno dell’usura, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali aggiungono poi che la clausola cosiddetta ‘di salvaguardia’ giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla legge. (Ordinanza 13144 del 15 maggio 2023 della Cassazione)

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