Legittima l’azione giudiziaria promossa senza delibera assembleare dall’amministratore contro l’appaltatore inadempiente

Non necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per la proposizione di un’azione giudiziaria da parte dell’amministratore, poiché si tratta di atti conservativi dei beni condominiali e quindi pienamente rientranti nella sua legittimazione ad agire per conto del condominio

Legittima l’azione giudiziaria promossa senza delibera assembleare dall’amministratore contro l’appaltatore inadempiente

Legittimo l’operato dell’amministratore condominiale che intraprende un contenzioso contro un appaltatore inadempiente e conferisce mandato all’avvocato di fiducia senza prima ottenere una specifica delibera assembleare di autorizzazione ad agire. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno richiamato e applicato il principio secondo cui non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per la proposizione di un’azione giudiziaria da parte dell’amministratore, poiché si tratta di atti conservativi dei beni condominiali e quindi pienamente rientranti nella sua legittimazione ad agire per conto del condominio. Legittima, quindi, la contestazione mossa dal condominio avverso il magistrato che aveva dichiarato improcedibile il giudizio contro una ditta e aveva rilevato, nello specifico, la mancanza dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale all’azione giudiziaria intrapresa dall’amministratore pro tempore. Su questo punto i giudici precisano, dando ragione al condominio, che l'amministratore necessita dell'espressa autorizzazione (o della ratifica) deliberata dall'assemblea condominiale solo per le cause che esorbitano dalle proprie attribuzioni, che invece includono il potere-dovere dell'amministratore di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, con ciò implicando anche l’autonoma legittimazione, sia attiva che passiva, nelle controversie inerenti risarcimento dei danni e tutela dei beni e degli interessi condominiali. (Sentenza del 31 marzo 2023 della Corte d’appello di Bari)

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