Legittimo pressare l’amministratore: impossibile parlare di stalking
Revocato l’ammonimento notificato a un condòmino che, secondo i giudici, aveva tenuto solo un comportamento eccessivamente petulane

Impensabile catalogare come stalker il condòmino che pressa l’amministratore dello stabile. Privo di senso, quindi, l’ammonimento fattogli pervenire dalla Questura. A originare il caso preso in esame dai giudici è stata l’azione compiuta dall’amministratore di uno stabile. Egli, ritenendo che i comportamenti posti in essere nei suoi confronti da un condòmino integrassero il reato di stalking, aveva chiesto e ottenuto dalla Questura l’ammonimento del condòmino molesto. Nello specifico, i comportamenti ritenuti illeciti erano consistiti nella produzione di una copiosa corrispondenza (email, PEC e raccomandate) avente ad oggetto l’utilizzo strumentale di diritti e facoltà connessi con la qualità di condòmino, nella effettuazione di continui interventi durante le assemblee di condominio e forieri di defatiganti discussioni, e, infine, nella esternazione di plurime manifestazioni di sfiducia nei confronti dell’operato dell’amministratore. Per i giudici, però, è illogico parlare di stalking. Ciò perché il comportamento del condòmino, pur se petulante, è rimasto nell’ambito dei rapporti condominiali – in particolare tra amministratore e condòmino dissenziente –, non risultando, invece, specifiche condotte volte a determinare nell’amministratore un grave stato di ansia o di paura, o il fondato timore per la propria o l’altrui incolumità, o una modifica delle proprie abitudini di vita. Peraltro, l’oggetto della copiosa corrispondenza inviata all’amministratore ha sempre riguardato questioni condominiali, in specie riferite al riparto delle spese, osservano i giudici, così come gli interventi posti in essere durante le assemblee condominiali. Quanto, infine, alle iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie poste in essere dal condòmino nei confronti degli altri condòmini o dell’amministratore dello stabile, esse sono risultate lecite in quanto rientranti nell’ambito dei diritti e delle facoltà del condòmino dissenziente. (Sentenza 1684 del 30 gennaio 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)