Locale commerciale in locazione, entrata diversa rispetto agli altri immobili dello stabile: oneri condominiali comunque a carico del conduttore

Scala ed androne sono comunque elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere alla copertura dell'edificio

Locale commerciale in locazione, entrata diversa rispetto agli altri immobili dello stabile: oneri condominiali comunque a carico del conduttore

Valido il contratto di locazione commerciale di un locale posto nel fondo di un condominio se sono a carico della società conduttrice gli oneri condominiali, pur avendo la porzione di immobile concessa in locazione un'entrata diversa da quella degli immobili di proprietà esclusiva degli altri partecipanti al condominio. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, il proprietario ha rivendicato il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della società conduttrice dell’immobile, società che si è opposta sostenendo che il canone di locazione pattuito aveva attribuito al locatore vantaggi non consentiti dalla disciplina legge, in particolare ponendo a suo carico gli oneri condominiali anche se la porzione di immobile presa in locazione aveva un'entrata diversa da quella degli immobili di proprietà esclusiva degli altri partecipanti al condominio. E, ragionando sempre in questa ottica, la società conduttrice lamenta di essere stata ingiustamente gravata delle spese di illuminazione del vano scala, di pulizia dell'androne e di smaltimento dei rifiuti relativi all'ingresso e all'androne, di cui non usufruiva, avendo accesso all'immobile commerciale da altra entrata. I giudici hanno fatto chiarezza precisando che scala ed androne sono comunque elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere alla copertura dell'edificio e, dunque, conservano la qualità di parti comuni, anche nei confronti dei condòmini proprietari di locali con accesso diretto dalla strada, che ne fruiscono comunque almeno per la conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. (Sentenza dell’11 aprile 2023 della Corte d’appello di Palermo)

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