L’occupazione illegittima dell’immobile non basta per il risarcimento del proprietario
Per i giudici è comunque necessario dare prova di avere perduto un possibile concreto profitto

Escluso, invece, il sorgere di un’obbligazione risarcitoria in capo al promissario acquirente per il mancato godimento del bene da parte del promittente venditore
Devono essere tenuti ben distinti e separati due profili: quello del rapporto obbligatorio che, a causa del fatto dannoso, si instaura tra il condòmino danneggiato ed il condominio ritenuto responsabile e quello della ripartizione della spesa tra i condòmini, ripartizione che segue alla sentenza di condanna del condominio al risarcimento del danno