Mancata cancellazione dell’ipoteca sull’immobile: venditore obbligato a risarcire il danno
Logico il recesso del promissario acquirente, anche perché il permanere dell’iscrizione ipotecaria determina un intralcio non di poco conto
Il principio da applicare è quello secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa
Fondamentale, però, che gli elementi ulteriori da specificare attengano alla mera esecuzione del contratto