Mandato concluso: l’ex amministratore deve porre rimedio al disavanzo

L'amministratore uscente è obbligato per legge a rendere il conto della propria gestione, soprattutto nell'ipotesi in cui, sulla scorta dei dati contabili a disposizione del nuovo amministratore, emerga un disavanzo di cassa relativo alla gestione pregressa e, quindi, presumibilmente formatosi nel corso di espletamento del mandato collettivo conferitogli

Mandato concluso: l’ex amministratore deve porre rimedio al disavanzo

A chiusura del mandato affidatogli (e poi revocatogli) dal condominio, l’amministratore non ha solo l’onere di rendere il conto della propria gestione ma ha anche l’obbligo di pagare il disavanzo risultato dai documenti e oggetto di scontro col condominio. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, il condominio ha convenuto in giudizio il suo ex amministratore per sentirlo condannare al pagamento del disavanzo di cassa emerso dal rendiconto e causato da una cattiva gestione dell'edificio. Non sono emersi dubbi sulle somme addebitate all’amministratore, il quale, difatti, ne aveva dato atto con scrittura privata debitamente sottoscritta. A fronte di un quadro chiarissimo, i giudici hanno ribadito che l'amministratore uscente è obbligato per legge a rendere il conto della propria gestione, soprattutto nell'ipotesi in cui, sulla scorta dei dati contabili a disposizione del nuovo amministratore, emerga un disavanzo di cassa relativo alla gestione pregressa e, quindi, presumibilmente formatosi nel corso di espletamento del mandato collettivo conferitogli. Per l'amministratore uscente che ha ammesso il colpevole disavanzo di cassa non c'è assolutamente scampo, e quindi viene condannato al pagamento di quanto dovuto. (Sentenza del 17 aprile 2023 del Tribunale di Monza)

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