Manutenzione straordinaria per il condominio minimo: necessaria l’unanimità per la delibera assembleare
Solo l'urgenza, se dimostrata in modo rigoroso, può giustificare una decisione unilaterale e vincolante anche per l'altro condòmino, non essendo applicabile, in tale ottica, la normativa sulla comunione che prevede il rimborso anche delle spese necessarie

Nel contesto di un condominio minimo si applica comunque la normativa relativa al condominio. Ciò significa che le decisioni, soprattutto quelle riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria, devono essere assunte dall'assemblea all'unanimità. E solo l'urgenza - se dimostrata in modo rigoroso - può giustificare una decisione unilaterale e vincolante anche per l'altro condòmino, non essendo applicabile, in tale ottica, la normativa sulla comunione che prevede il rimborso anche delle spese necessarie. In sostanza, in presenza del cosiddetto condominio minimo formato da due condòmini, come nella vicenda oggetto del processo, la decisione relativa a lavori di manutenzione straordinaria deve essere assunta dall'assemblea con la presenza e la partecipazione di entrambi i condòmini, i quali devono assumere la delibera all'unanimità, non potendosi applicare i quorum deliberativi previsti dal Codice Civile. In caso di decisione contrastante o in caso di presenza di un solo condòmino alla decisione, è necessario adire l'autorità giudiziaria affinché quest'ultima si sostituisca alla volontà delle parti nella decisione. Unica eccezione alla vincolabilità della decisione assunta autonomamente è la presenza del carattere dell'urgenza, esclusa in tutti quei casi in cui i tempi di esecuzione dell'opera siano compatibili con l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione. (Sentenza del 16 marzo 2023 del Tribunale di Vibo Valentia)