Mutui in valuta estera e clausola sul prezzo di conversione: niente sostituzione con la disposizione di diritto nazionale
In sostanza, non è consentita l’applicazione di una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso da consumatori che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, qualora il consumatore si opponga a una siffatta soluzione

In materia di mutui espressi in valuta estera, se il consumatore vi si oppone, il giudice nazionale non può sostituire una clausola abusiva relativa al prezzo di conversione con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. Di conseguenza, il contratto di mutuo, se non può sopravvivere senza tale clausola, deve essere dichiarato nullo. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato alcuni consumatori polacchi che hanno sottoscritto mutui ipotecari espressi in franchi svizzeri, ai fini dell’acquisto di beni immobili. In sostanza, tali mutui sono stati registrati in franchi svizzeri e messi a disposizione dei consumatori in zloty polacchi, con applicazione, quale prezzo di conversione, del tasso di cambio di acquisto del franco svizzero rispetto allo zloty polacco. Per contro, al momento del rimborso delle rate mensili dei mutui, il prezzo di conversione corrispondeva al tasso di cambio di vendita del franco svizzero rispetto allo ploty polacco. I consumatori hanno chiesto l’accertamento, in forza della direttiva sulle clausole abusive nei contratti conclusi da consumatori, del carattere abusivo delle clausole relative al citato meccanismo di conversione, che costituivano parte integrante dei loro rispettivi contratti di mutuo. Orbene, nel caso in cui il consumatore sia stato informato delle conseguenze connesse alla dichiarazione di nullità del contratto nel suo complesso e abbia acconsentito a una siffatta dichiarazione di nullità, non sembra che sia soddisfatta la condizione secondo cui la dichiarazione di nullità del contratto nel suo complesso lo esporrebbe a conseguenze particolarmente dannose. Di conseguenza, la direttiva non consente l’applicazione di una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso da consumatori che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, qualora il consumatore si opponga a una siffatta soluzione. Parimenti, la direttiva comunitaria non consente di sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con un’interpretazione giudiziaria. In secondo luogo, la direttiva comunitaria osta a una giurisprudenza nazionale che consenta al giudice nazionale di eliminare solo la parte effettivamente abusiva di una clausola, mantenendola efficace per il resto, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto di tale clausola, incidendo sulla sua sostanza. (Sentenza dell’8 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)