Niente preavviso per la disdetta del contratto: ristoro economico minimo per il proprietario se trova subito un nuovo inquilino

Nonostante non vi sia prova di una comunicazione tempestiva del recesso da parte dell’oramai ex inquilino, è pacifico che il proprietario abbia nuovamente messo a frutto l'immobile subito dopo la cessazione del contratto

Niente preavviso per la disdetta del contratto: ristoro economico minimo per il proprietario se trova subito un nuovo inquilino

Ristoro economico minimo per il proprietario dell’immobile se il mancato preavviso della disdetta del contratto da parte dell’oramai ex inquilino non gli ha impedito di trovare prontamente, cioè in appena quindici giorni, un nuovo inquilino. I giudici ricordano, in premessa, che la funzione a cui risponde il preavviso del conduttore è quella di concedere al locatore un lasso di tempo necessario per reperire un altro conduttore, senza perdere il diritto al compenso per l'uso dei locali. L’altra faccia della medaglia è che la funzione del preavviso dovuto dal locatore è permettere al conduttore di usufruire del tempo necessario per reperire un’altra abitazione. E, di conseguenza, se il conduttore non ha mantenuto il godimento dell'immobile per l'intera durata del preavviso, come avrebbe avuto il diritto di fare, tale sua libera scelta di lasciare l’immobile non gli consente di pregiudicare l'interesse del locatore a conservare il diritto al compenso per l'intero periodo del mancato preavviso, in mancanza di prova che egli avesse comunque reperito per tempo un altro conduttore. Nel caso preso in esame dai giudici si è appurato che l'immobile era stato rilasciato dall’inquilino, senza preavvertire per tempo il proprietario, e nuovamente dato in locazione appena due settimane dopo. I giudici sottolineano poi che, nonostante non vi sia prova di una comunicazione tempestiva del recesso da parte dell’oramai ex inquilino, è pacifico che il proprietario abbia nuovamente messo a frutto l'immobile subito dopo la cessazione del contratto, affittando il bene al medesimo canone. Ciò significa che nessun danno è ravvisabile in capo al proprietario, ad esclusione del mancato guadagno per soli quindici giorni, pari cioè alle due settimane trascorse dal rilascio dell'immobile all'ingresso del nuovo inquilino. (Sentenza del 22 marzo 2023 del Tribunale di Torino)  

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