Operazione finanziaria contestata: ecco i criteri per calcolare il danno risarcibile subito dall’investitore

Il ristoro economico deve essere adeguato al danno effettivamente subito dal cliente, sicché si deve tener conto di tutti gli eventuali fattori, anche sopravvenuti, che abbiano comportato un aggravio ovvero una riduzione del danno originario

Operazione finanziaria contestata: ecco i criteri per calcolare il danno risarcibile subito dall’investitore

Il danno risarcibile, relativo a una contestata operazione finanziaria, può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi titoli al momento della domanda risarcitoria, a condizione che non risulti che, dopo l’acquisto, il cliente li abbia conservati nel proprio patrimonio, ipotesi, quest’ultima, nella quale il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell’acquisto e quello in cui l’investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità. Allo stesso tempo, il risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal cliente, sicché ai fini della liquidazione si deve tener conto di tutti gli eventuali fattori, anche sopravvenuti, che abbiano comportato un aggravio ovvero una riduzione del danno originario. In sostanza, in tema di intermediazione mobiliare, ove l’intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l’investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione - nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse. (Ordinanza 19176 del 6 luglio 2023 della Cassazione)

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