Operazioni finanziarie troppo rischiose: banca colpevole per le mancate informazioni al cliente
La mancata prestazione dell’informazione, che risulta dovuta dall’intermediario verso il cliente, ingenera una presunzione di riconducibilità ad essa dell’operazione

Banca colpevole se il cliente ha effettuato operazioni finanziarie eccessivamente rischiose, e poi, difatti, rivelatesi un boomerang, senza avere prima ricevuto adeguate informazioni. Su questo fronte, in particolare, i giudici chiariscono che la mancata prestazione dell’informazione, che risulta dovuta dall’intermediario verso il cliente, ingenera una presunzione di riconducibilità ad essa dell’operazione, posto che un siffatto suo comportamento si manifesta, in sé stesso, come fattore di disorientamento del risparmiatore, ovvero di uno scorretto suo orientamento verso le scelte di investimento.
Per completare il quadro, poi, i giudici tengono a precisare che gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, oppure dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula ‘operazione non adeguata per tipologia’, così come dalla previsione, da parte dell’istituto di credito, di una clausola ‘rischio Paese’, o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio convenzionalmente previsto o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con cui egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità. Al contrario, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti informazioni appropriate (e in una forma comprensibile) affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. (Ordinanza 7932 del 20 marzo 2023 della Corte di Cassazione)