Opere sporgenti su aree comuni o su passaggi comuni: facoltà riconoscibile a ogni condòmino
Fondamentale però che l’opera realizzata non alteri irrimediabilmente la funzione del bene condominiale

Va riconosciuta a ogni condòmino la facoltà di costruire opere sporgenti su aree comuni o su passaggi comuni, a condizione, però, che ciò non alteri irrimediabilmente la funzione del bene condominiale. Di conseguenza, il singolo condòmino può procedere, chiariscono i giudici, alla costruzione di sporgenze sul cortile, sulla strada o sul passaggio comune qualora detti manufatti siano realizzati in modo da non pregiudicare la normale funzione della cosa – che, ad esempio, nel caso del cortile, è soprattutto quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti mentre nel caso della strada è quella di permettere il transito dei condòmini – e le possibilità di utilizzazione particolare che siano eventualmente prospettate dagli altri condomini. E ragionando sempre in questa ottica, precisano ancora i giudici, l’occupazione della colonna d’aria sovrastante il terreno comune non è in sé e per sé sufficiente, ad esempio, per negare la liceità di balconi con piano aggettante su tale terreno senza l’accertamento, in concreto, di uno specifico pregiudizio del diritto degli altri condòmini di utilizzazione del terreno comune. Nel caso specifico preso in esame dai giudici si è ritenuta legittima la condotta tenuta da due condòmini che, dopo l’acquisto di un’unità abitativa facente parte di un caseggiato e previo ottenimento dell’apposito titolo autorizzativo edilizio del Comune, hanno proceduto all’ampliamento della corte pertinenziale di proprietà esclusiva sull’area sovrastante la scala comune di accesso al caseggiato. Tale ampliamento va valutato, secondo i giudici, come legittimo esercizio delle facoltà del comproprietario, anche perché si è accertato che l’ampliamento, cioè un solaio al di sopra della prima parte delle scale esterne comuni, è stato realizzato lasciando un’altezza libera idonea al passaggio delle persone, e, quindi, non ha compromesso la possibilità per gli altri condòmini di utilizzare la scala per accedere al proprio appartamento, con la conseguenza che non è risultata compromessa la destinazione naturale del bene condominiale. (Sentenza del 3 febbraio 2023 del Tribunale di Grosseto)