Pattuizione del pagamento ‘a corpo’ e contratto eseguito parzialmente: corrispettivo calcolato comunque con il criterio ‘a corpo’

Quando il corrispettivo è fissato ‘a corpo’ e non ‘a misura’, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera

Pattuizione del pagamento ‘a corpo’ e contratto eseguito parzialmente: corrispettivo calcolato comunque con il criterio ‘a corpo’

In caso di pattuizione del pagamento ‘a corpo’, qualora il contratto di noleggio ‘a freddo’ sia eseguito parzialmente, il corrispettivo dovuto per le opere realizzate deve sempre essere calcolato con il criterio ‘a corpo’ e non può essere computato ‘a misura’, rimanendo irrilevante l’elenco dei prezzi contenuti nel computo metrico estimativo. In altri termini, quando il corrispettivo sia stato fissato ‘a corpo’ e non ‘a misura’, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera, precisano i giudici. Di conseguenza, in caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato ‘a corpo’, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il  costo di quelli realizzati. Questi i principi fissati dai giudici, chiamati a prendere posizione in merito a un contenzioso concernente il solo parziale adempimento di un contratto di noleggio ‘a freddo’ di ponteggi (con tutta la relativa attrezzatura) per tre diversi cantieri. (Ordinanza 8038 del 21 marzo 2023 della Corte di Cassazione)

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