Pedone cade a causa di un avvallamento del manto stradale: è responsabile il condominio?

Il Giudice di Pace di Napoli analizza la responsabilità da cose in custodia in caso di negligenza del pedone.

Pedone cade a causa di un avvallamento del manto stradale: è responsabile il condominio?

Tizia, in seguito a un incidente avvenuto mentre camminava a causa di un avvallamento stradale non segnalato né visibile, citava in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni a causa delle lesioni subite. Quest'ultimo chiamava in garanzia la società assicuratrice e respingeva la richiesta di risarcimento.

Secondo l'art. 2051 c.c., chi ha in custodia un oggetto è responsabile dei danni causati, a meno che dimostri di trattarsi di caso fortuito. In presenza di caso fortuito, l'evento deve essere imprevedibile e eccezionale in modo da interrompere il nesso causale tra l'oggetto in custodia e il danno. Nel caso di strade aperte al pubblico, l'ente proprietario è tenuto a mantenerle sicure per gli utenti, evitando situazioni pericolose non visibili né prevedibili per l'utente. La responsabilità da cose in custodia si basa sull'alterazione della cosa che crea pericolo e sull'inesperienza di tale alterazione per l'utente danneggiato.

Nel caso di insidia o trabocchetto, il danneggiato deve dimostrare che la situazione era pericolosa e che ha subito danni a causa di essa. Se la caduta è causata da negligenza del danneggiato o da una mancanza di attenzione, il risarcimento potrebbe non essere dovuto, a meno che si provi che la situazione non era prevedibile nonostante l'ordinaria diligenza.

Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto che la caduta fosse dovuta alla condotta imprudente di Tizia e non alla responsabilità del condominio, poiché non sono emersi elementi che dimostrino un'incuria nella manutenzione della strada da parte del convenuto.

In conclusione, la richiesta di risarcimento è stata rigettata in quanto non sono emersi elementi che comprovino la responsabilità del condominio nell'incidente avvenuto a Tizia (Giudice di Pace di Napoli n. 18690 del 13 settembre 2024).

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