Pezzi giornalisti considerati diffamatori: l’inserimento nell’archivio digitale del giornale vale un ulteriore illecito
I giudici sottolineano come siano differenti il tempo, la forma, la finalità della veicolazione online delle notizie già stampate su carta

Nell’ipotesi in cui il contenuto diffamatorio di alcuni articoli di stampa cartacea inseriti nell’archivio storico digitale di un quotidiano risulti già accertato con sentenza passata in giudicato, allora, l’inserimento e il mantenimento nel suddetto archivio di quelle stesse informazioni integrano una nuova e autonoma fattispecie illecita, ove sussista la lesione di diritti costituzionalmente garantiti all’immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale o alla vita di relazione, essendo differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione di dette notizie, e la successiva lesività diffusiva deve valutarsi in concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del singolo caso, con onere probatorio a carico del soggetto leso. Inoltre, sempre ragionando in tema di responsabilità risarcitoria causata dall’inserimento e dal mantenimento di informazioni lesive di diritti personali costituzionalmente garantiti nell’archivio storico digitale di un quotidiano a diffusione nazionale, detto archivio non è qualificabile come prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo, avendo una finalità meramente compilativa, documentarista e storica, e pertanto non rientra nella nozione di ‘stampa’. (Ordinanza 479 dell’11 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)