Professionista a servizio della pubblica amministrazione: necessaria la forma scritta del contratto

Richiesta la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico

Professionista a servizio della pubblica amministrazione: necessaria la forma scritta del contratto

Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al pagamento del corrispettivo per l’attività professionale svolta da una esperta di storia dell’arte per un museo. I giudici aggiungono poi che, nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo attraverso la precisa identificazione dell'obbligazione assunta e del contenuto negoziale dell'atto, così da risultare espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa amministrazione posti dalla Costituzione. Ne consegue che l'osservanza di tale requisito richiede la redazione, a pena di nullità, di un apposito atto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi, legittimandolo ad esprimere all'esterno la volontà di quest'ultimo, da cui possa ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da corrispondere. In mancanza di un simile documento, deve escludersi che la sussistenza di una valida conclusione del contratto sia desumibile da altri atti e che, in particolare, possa venire in rilievo, a questi fini, l'intervento di una deliberazione attraverso la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, ovvero di una missiva, eventualmente seguita dalla comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista stesso, con cui l'organo legittimato a rappresentare l'ente anzidetto ne abbia partecipato al professionista l'adozione, dal momento che tale deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto, di natura autorizzatoria, con efficacia interna all'ente siccome diretto, quale unico destinatario, al diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno. (Ordinanza 8574 del 27 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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