Pubblica amministrazione: il contratto d’opera professionale deve rivestire la forma scritta
Necessaria, quindi, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente

In tema di contratti della pubblica amministrazione, ancorché quest'ultima agisca secondo le norme del diritto privato, il contratto d'opera professionale deve rivestire la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché, precisano i giudici, gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare in autonomia. (Ordinanza 11499 del 3 maggio 2023 della Cassazione)