Quando è possibile affittare una stanza dello studio: il CNDCEC fa chiarezza

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso una comunicazione del 16 maggio 2024, ha spiegato che l'affitto di una stanza in uno studio a un imprenditore non crea problemi di incompatibilità per il professionista

Quando è possibile affittare una stanza dello studio: il CNDCEC fa chiarezza

Secondo quanto definito dall'articolo 4 d.lgs. n. 139 del 2005, vi è incompatibilità tra esercitare una professione e svolgere un'attività imprenditoriale, che può riguardare la produzione o lo scambio di beni e servizi, servizi intermediari, trasporti, bancari, assicurativi o agricoli, o servizi ausiliari. Tuttavia, l'affitto di una stanza di uno studio potrebbe essere considerato un'attività imprenditoriale solo se assume le caratteristiche di un'impresa. È importante notare che il tipo di persona che affitta la stanza non è rilevante per quanto riguarda l'incompatibilità; questa va valutata solo in relazione alla possibilità che il professionista venga considerato un imprenditore per l'affitto di una stanza del proprio studio.

Secondo l'articolo 2082 c.c., è considerato imprenditore chi svolge professionalmente un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi. Gli elementi distintivi includono organizzazione, economicità e professionalità. In questo contesto, si esclude l'attività di mero godimento, come nel caso in cui un proprietario affitti un immobile per ricevere un reddito.

Non è chiaro se il professionista che affitta la stanza è il proprietario dell'immobile (in tal caso si tratterebbe di una locazione a un'altra persona) o un conduttore (sarebbe invece una sublocazione). In entrambi i casi, sembra che l'attività di affitto della stanza non conduca alla produzione di beni o servizi, ma piuttosto sembri mirare a coprire parte dei costi di affitto e delle spese comuni.

In sostanza, il CNDCEC ha chiarito che l'affitto di una stanza di uno studio a un imprenditore non provoca incompatibilità per il professionista se l'attività non assume i tratti di un'impresa nell'organizzazione e nella produzione di beni o servizi.

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