Rescissione del contratto per lesione: servono lo stato di bisogno del danneggiato e l’approfittamento da parte dell’altro contraente
Non è richiesta, chiariscono i giudici, la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato

L’azione generale di rescissione del contratto per l’ipotesi di lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti di una sproporzione per oltre la metà fra le reciproche prestazioni del contratto, di uno stato di bisogno del contraente danneggiato e di un approfittamento di esso da parte dell’altro contraente. Poi, per stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione nella compravendita di un immobile occorre, da un lato, far riferimento al valore che esso presumibilmente avrebbe avuto in una comune contrattazione al tempo della stipulazione e, dall’altro lato, tener presente che anche una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità possono integrare lo stato di bisogno, purché siano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre. In questa ottica, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che emerga una situazione tale da consentire di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. Questi i chiarimenti forniti dai giudici chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente la presunta irrisorietà del prezzo – appena 10.000 euro – pattuito in una compravendita immobiliare, prezzo frutto, secondo il venditore, di un impellente bisogno di liquidità. (Ordinanza 36993 del 16 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)