Se la canna fumaria non è utilizzata, inutile chiedere al giudice il risarcimento per danno temuto
La Cassazione ha rigettato la richiesta di condanna per danno temuto e per immissioni da una canna fumaria non utilizzata. Il proprietario aveva infatti assunto un impegno vincolante a non utilizzare la canna fumaria

Una condomina, proprietaria dei sottotetti grezzi dell’edificio, citava davanti al Tribunale i condomini proprietari delle canne fumarie che sfiatavano in quegli spazi, lamentando danni da infiltrazioni di fumo e odori.
I giudici di primo e secondo grado rigettavano però la domanda posto che i proprietari avevano dichiarato, in modo vincolante in assemblea condominiale, di non utilizzarla. Di conseguenza, soltanto nel momento in cui tali soggetti non l'avessero rispettato vi sarebbe stato un inadempimento rilevante in sede risarcitoria. Ad ogni modo, il consulente d'ufficio nominato dal giudice aveva escluso un pericolo attuale ed aveva accertato che i difetti erano lievi e di natura costruttiva.
La Cassazione ha confermato la decisione (Cass. civ., sez. II, ord., 10 giugno 2024, n. 16079) condividendo le affermazioni dei giudici di prime e seconde cure.
Sul tema delle immissioni in locali non abitabili, come appunto i sottotetti grezzi, la Cassazione ha ulteriormente precisato che la presenza di buchi sul pavimento era dovuta a difetti costruttivi e non a mancanza di manutenzione. La domanda comunque non aveva ad oggetto difetti costruttivi dell'edificio. Inoltre, posto che la soffitta non era abitata, eventuali immissioni odorose non arrecavano alcun pregiudizio e neppure sussisteva la prova delle esalazioni, non rilevate in sede di c.t.u., in quanto i tubi erano risultati chiusi.