Spese personali: vanno ripartite in proporzione all’uso che il singolo condòmino può fare della cosa

Presa in esame l’istanza con cui alcuni condòmini di un palazzo hanno impugnato diverse delibere assembleari lamentando, tra l’altro, l'addebito esclusivo di alcune presunte spese personali

Spese personali: vanno ripartite in proporzione all’uso che il singolo condòmino può fare della cosa

A fronte di spese cosiddette personali, ossia sostenute nell’interesse soltanto di un condòmino o di alcuni condòmini, esse vanno ripartite alla luce del criterio secondo cui se si tratta di cose destinate a servire ogni singolo condòmino in misura diversa, allora l’esborso economico va ripartito in proporzione dell’uso che può farne ciascun condòmino. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza con cui alcuni condòmini di un palazzo hanno impugnato diverse delibere assembleari lamentando, tra l’altro, l'addebito esclusivo di alcune presunte spese personali. Secondo tali condòmini la delibera sarebbe stata affetta da radicale nullità nella parte in cui avrebbe loro addebitato spese personali rientranti, di contro, tra le quelle di gestione da ripartirsi secondo le quote millesimali di proprietà. Nello specifico, tra le spese individuali sostenute, a dire del condominio, nell'esclusivo interesse dei condòmini oppostisi alla delibera vi sono numerosi esborsi collegati a contenziosi giudiziali e stragiudiziali tra le parti, quali i saldi delle spese legali liquidate in procedimenti in cui i condòmini erano risultati soccombenti e le uscite in tribunale dell'amministratore per la partecipazione alle udienze. Per i giudici sono legittime le obiezioni sollevate dai condòmini, poiché è affetta da nullità la delibera che incide sui diritti individuali di un condòmino, come accade quando si pone a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza, pur non definitiva, che ne sancisca la soccombenza. In buona sostanza, le competenze per la gestione delle cause legali da parte dell'amministratore, al netto di un'affermazione di soccombenza o di liquidazioni effettuate in sede esecutiva direttamente in favore del condominio, ovvero le uscite in tribunale dell'amministratore per partecipare alle udienze e gli avvisi di sollecito e le diffide trasmessi dal legale, non sono propriamente qualificabili quali spese personali, essendo state sostenute dal condominio nell'interesse comune di tutti i condòmini. (Sentenza del 3 aprile 2023 del Tribunale di Monza)

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