Sul principio di ripartizione delle spese di manutenzione del cortile
Con la sentenza n. 6580/2024, il Tribunale di Napoli ha chiarito che se il cortile funge da copertura per i locali sotterranei di un singolo condomino, le spese di riparazione devono essere divise in modo analogico all'articolo 1125, anziché secondo l'articolo 1126.

Secondo l'articolo 1125 c.c., infatti, le spese per soffitti, volte e solai devono essere divise in parti uguali tra i proprietari dei piani sovrapposti. Inoltre, il proprietario del piano superiore deve sostenere le spese per il pavimento, mentre il proprietario del piano inferiore deve occuparsi dell'intonaco, della tinta e della decorazione del soffitto.
Ciò significa che le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificata con il pavimento del piano superiore, devono essere sostenute interamente dal proprietario che ne determina la necessità con il suo uso esclusivo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha considerato che il cortile fornisce un maggiore vantaggio a chi lo attraversa rispetto ai proprietari dei locali sottostanti. Pertanto, le spese di manutenzione devono essere ripartite in base ai benefici ottenuti da ciascuna parte, evitando di far gravare di più chi trae meno vantaggio.
Anche se il cortile copre più livelli interrati, il principio fondamentale rimane lo stesso. Tuttavia, nel caso del cortile condominiale è corretta l'applicazione dell'articolo 1125 cit.
Per tutti questi motivi, il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in oggetto, confermando la divisione delle spese di manutenzione del cortile.