Tecnico vittima di un incidente: la successiva chiusura dell’officina non basta per ottenere un indennizzo

Escluso un risarcimento extra per il solo dato di fatto della chiusura dell’attività in epoca successiva all’incidente

Tecnico vittima di un incidente: la successiva chiusura dell’officina non basta per ottenere un indennizzo

Niente risarcimento extra per il tecnico riparatore di veicoli che si ritrova a chiudere l’attività a seguito delle gravi ripercussioni causategli da un terribile incidente stradale. Ciò perché, secondo i giudici, non è stata fornita la prova che l’officina non potesse continuare, seppur in misura ridotta o con una diversa organizzazione rispetto a quanto fatto fino a pochi giorni prima dell’incidente subito dal tecnico. Su questo fronte i giudici precisano che non è stata negata la ricorrenza di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica subito dal quasi 40enne riparatore di automobili e titolare di un’officina meccanica investito mentre, alla guida del proprio motociclo, si recava a riparare una vettura, bensì la ricorrenza di un danno ulteriore per la chiusura dell’officina. Su quest’ultimo punto i giudici ritengono non provato che la cessazione della attività di autoriparazione di veicoli fosse da porre in relazione con l’infortunio, non essendo stata fornita la prova che essa non potesse continuare, eventualmente anche in misura ridotta o con diversa organizzazione. Di conseguenza, non spetta al tecnico riparatore di veicolo un importo aggiuntivo per la chiusura dell’officina, essendo la rendita INAIL tale da compensarlo della riduzione della capacità lavorativa specifica subita. (Ordinanza 4571 del 14 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

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