Totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello concordato: necessaria una comparazione tra programmazione e realizzazione
Impossibile ammettere una qualificazione di ogni singola difformità come solo parziale dell'immobile previsto sulla carta rispetto a quello realizzato in concreto

Al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello assentito è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamato a prendere in esame l’azione giudiziaria con cui il titolare di una ditta ha chiamato in causa una cliente, deducendo di aver stipulato con essa un contratto di appalto per la realizzazione di opere di edilizia, relative ad un immobile, e di aver dovuto sospendere l'attività commissionata perché la sua completa esecuzione avrebbe comportato di porre in essere opere abusive, e ha chiesto, pertanto, il pagamento di una somma, pari al valore delle opere eseguite prima della sospensione dei lavori, a titolo di ingiustificato arricchimento. I giudici osservano che la cliente, richiamando il contratto, ha ammesso che le opere erano difformi rispetto al progetto approvato, tanto da richiedere l’acquisizione dei relativi titoli abilitativi. (Ordinanza 11636 del 4 maggio 2023 della Cassazione)