Transazione tra Comune e impresa privata: necessario il relativo impegno di spesa dell’ente pubblico

Va applicato il principio secondo cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità

Transazione tra Comune e impresa privata: necessario il relativo impegno di spesa dell’ente pubblico

Per la transazione raggiunta tra l’ente pubblico e l’impresa privata va applicato il principio secondo cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità. Questo il paletto fissato dai giudici in merito al contenzioso relativo a un accordo tra un Comune e una società, accordo firmato su carta ma mai rispettato dall’ente pubblico, che, in sostanza, non ha versato all’impresa privata quanto pattuito. In sostanza, la società, essendo infruttuosamente decorso il termine fissato nell’accordo e considerata la natura transattiva dell’accordo stesso, ha promosso la causa onde sentir condannare il Comune al pagamento della somma prevista nell’accordo. Per i giudici, però, non si può ignorare un dettaglio fondamentale: la mancata attivazione, da parte del Comune, della procedura diretta al riconoscimento del debito fuori bilancio in riferimento alla transazione con la società. Su questo fronte i giudici ribadiscono che ogni atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria. Diversamente, precisano i giudici, si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Ordinanza  del 5 aprile 2023 della Cassazione)

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