Va rimosso il manufatto non autorizzato che riduce la sezione originaria del pozzo di luce
Rilevanti le conseguenze provocate dall’opera, cioè la riduzione dell’ingresso di luce e di aria per gli immobili

Censurata la condomina che realizza all’interno del cavedio – o pozzo di luce – un manufatto di cemento armato mai autorizzato dagli altri comproprietari, e che per giunta comporta, a livello urbanistico, una riduzione notevole della sezione originaria del cavedio. Accolta la tesi proposta da un’altra condomina, la quale ha fatto presente che il manufatto ha determinato un ampliamento della superficie dell’appartamento di proprietà della donna che lo ha realizzato in modo illecito ma ha anche arrecato un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dello stabile, alterandone peraltro il decoro architettonico, e un pregiudizio alle unità immobiliari che tramite apposite vetrate finestrate affacciano sul cavedio e che hanno subito una riduzione notevole della veduta e della luminosità. Decisivo il resoconto fornito dal consulente tecnico, il quale ha accertato che il manufatto contestato ha ridotto l’originario fascio di luce che penetrava in verticale nel cortile. Palese la riduzione del cavedio, riduzione che non ha inciso sulla stabilità dell’edificio, bensì sull’uso comune degli altri condomini, avendo ridotto l’ingresso di luce e di aria per gli immobili dei piani sottostanti. Necessaria, quindi, la rimozione del manufatto realizzato senza l’autorizzazione degli altri condomini. (Sentenza del 23 maggio 2022 del Tribunale di Sulmona)